Art. 4.

      1. È fatto obbligo, a pena di nullità della procedura cautelare o espropriativa, di notificare previamente al debitore l'avviso

 

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di mancato pagamento, con espressa indicazione atta a identificare la natura del debito, ai sensi di quanto disposto dai commi 2 e 3, nonché le conseguenti procedure attivabili a suo carico in caso di mancato pagamento.
      2. Il debitore, entro venti giorni dalla data di notifica dell'avviso di cui al comma 1, può provvedere al pagamento di quanto dovuto. In mancanza si procede all'applicazione delle procedure cautelari o esecutive.
      3. Il debitore, nei venti giorni di cui al comma 2, può dimostrare di avere provveduto alla regolarizzazione del debito, ovvero di avere richiesto una rateizzazione, ovvero di avere ottenuto uno sgravio, ovvero che è già in corso un contenzioso con il creditore in merito al debito di cui è richiesto il pagamento. Nel caso di rateizzazione del debito, l'applicazione della misura cautelare o esecutiva è sospesa sino all'intervenuta definitiva estinzione del debito e salvo il rispetto delle scadenze del pagamento.